Proposta per completare la Legge n.154 del 26 luglio 2016, articolo 12 presentata al Convegno sulla definizione legale del giardiniere da noi organizzato al FLormart il 21 settembre scorso.

Gruppo di studio Giardinieri BioEtici composto da Francisco Merli Panteghini, Simone Fenio, Francesco Badalini, Daniele Bortolotti, Andrea Iperico. Incontri di giugno-agosto 2017

Il testo di legge recita ad oggi:

Art. 12

Esercizio dell’attivita’ di manutenzione del verde

1. L’attivita’ di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi puo’ essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneita’ che accerti il possesso di adeguate competenze. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita’ per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato di cui al comma 1, lettera b). 3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all’art. 12: – Si riporta il testo dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario: «Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori). – 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale: a) i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all’allegato V, parte B; b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell’art. 19, che commercializzano all’ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; c) i produttori di vegetali per i quali e’ prescritto l’uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.».

Dal nostro punto di vista una buona legge dovrebbe definire le figure professionali del mondo del giardinaggio, i requisiti di accesso e disciplinare il tipo di attività che possono o meno svolgere. Dunque un ragionamento applicabile a chiunque lavori nel settore indipendetemente dal suo inqudramento che, come sappiamo, può essere il più vario: dal florovivaismo alla cooperativa sociale, dall’artigiano all’azienda Srl. Questa proposta di riferisce solo alle figure più professionalizzate, con mansioni superiori per responsabilità e competenza all’operaio addetto al verde.

Manutentore del verde:

Formazione di accesso: istituto professionale agrario o superiore in alternativa corsi post diploma di almeno 250 ore inerenti il settore incluso patentini

Esperienza di lavoro da documentare oltre alla formazione: almeno 150 giornate di lavoro in azienda del settore tra stage e lavoro (pari a 1200 ore di lavoro)

Cosa può fare: taglio erba, taglio siepi, uso macchine da giardinaggio, rigenerazioni prati, impianto aiuole e cespuglio, impianti irrigazione ad ala gocciolante, potature cespugli, arbusti, piccoli alberi (fino a 6 metri)

Cosa non può fare: potatura e abbattimenti alberi più di 6 metri, impianti tecnici complessi (irrigazione, illuminazione), progetti e costruzioni complete di giardini, impianto di alberi, cantieri pubblici che riguardano gli ambiti sopradetti.

Rapporto massimo operai semplici a figura specializzata: 3 a 1 (ovvero 1 manutentore può dirigere al massimo una squadra con 3 operai, poi serve un altro manutentore o figura qualificata)

Corsi di aggiornamento annuali richiesti: 10 ore

CODICE ATECO 2007: 81.30.00

Giardiniere professionista:

Formazione di accesso: istituto tecnico agrario o superiore + corsi di specializzazione per almeno 100 ore incluso patentini, in alternativa un monte ore di corsi di specializzazione presso enti certificati di almeno 600 ore incluso patentini

Esperienza di lavoro da documentare oltre alla formazione: almeno 500 giornate di lavoro in azienda florovivaistica con servizio di giardinaggio o di un giardiniere professionista, pari a 4000 ore di lavoro

Cosa può fare: tutte le mansioni del settore del verde dalla costruzione alla manutenzione

Cosa non può fare: gestire cantieri su alberi storici o monumentali, potare o abbattere alberi di oltre 20 metri

Rapporto massimo operai semplici a figura specializzata: 5 a 1

Corsi di aggiornamento annuali richiesti: 25 ore

CODICE ATECO 2007: 81.30.01 NUOVO: costruzione e manutenzione del verde pubblico e privato

Arboricoltore professionista:

Formazione di accesso: istituto tecnico agrario o superiore + corsi di specializzazione per almeno 150 ore incluso patentini in alternativa un monte ore di corsi di specializzazione presso enti certificati di almeno 300 ore tra cui brevetto di lavoro su fune e potatura in tree climbing oppure uso piattaforma, fisiologia alberi, vta ecc.

Esperienza di lavoro da documentare oltre alla formazione: almeno 150 giornate di lavoro in azienda di un giardiniere professionista o di un arboricoltore pari a 1200 ore

Cosa può fare: piantare alberi, potare, abbattere arbusti e alberi di ogni tipo e dimensione (in tree climbing se ha il brevetto o in piattaforma se ha brevetto), tutela alberi monumentali

Cosa non può fare: costruzioni complete di giardini, prati, impianti, manutenzione verde ad eccezione delle alberature

rapporto massimo operai semplici a figura specializzata: 4 a 1

corsi di aggiornamento annuali richiesti: 20 ore

CODICE ATECO 2007: 81.30.02 NUOVO: cura e manutenzione delle alberature